Zona Gialla, raccomandazioni per l'allenamento!


Non sarà più necessaria l'autocertificazione per raggiungere il Campo Montefiore

A partire dal 01/02/2021 il Lazio torna in Zona Gialla, raccomandiamo tutti i tesserati il rispetto delle norme acquisite in materia di protezione dal contagio. Nelle area della segreteria e della direzione, l'ingresso è contingentato e prevede obbligo di indossare la mascherina.  

E raccomandata la presenza di un solo genitore o accompagnatore per bambino.

"Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane"

Estratto delle norme della Zona Gialla 

Spostamenti
Si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune. È consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 chilometri dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia. È possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio. Non ci si può spostare in un'altra regione, fatto salvo la possibilità di fare rientro al proprio domicilio o residenza. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. E' necessaria l'autocerficazione per spostarsi.

Centri commerciali
Riaprono i centri commerciali. Sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all'interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.

Spostamenti
Ci si può spostare tra le 5 e le ore 22, all'interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il cosiddetto "coprifuoco": dalle 22 alle 5 ci si può spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Visite a parenti o amici
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Bar e Ristorazione
È possibile consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in questa fascia oraria agli esecenti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento, sugli ingressi scaglionati e sulla sosta nei locali solo per il tempo  necessario all'acquisto dei beni.

Cultura
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Sport e attività motoria
È possibile praticare l'attività venatoria. rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

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